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Quante volte vi è capitato di sentire notizie relative alla movimentazione di animali in Italia, oppure dall’Italia all’estero o viceversa?

Si tratta di un argomento molto delicato, il quale può essere spesso soggetto a fake news oppure a disinformazione.

Nell’approfondimento di oggi di Clinica Veterinaria del Parco siamo pronti a presentarvi le informazioni sulla tematica, anticipandovi che la movimentazione di animali per fini non commerciali è regolata dalla legge 576/2013.

Movimentazione di animali in Italia

I proprietari, a seguito di un acquisto di un animale, devono recarsi presso gli uffici comunali per effettuare la registrazione, iscrivendo all’anagrafe regionale degli animale d’affezione.

Tale procedura deve avvenire entro i primi due mesi di vita degli stessi e l’inserimento del microchip è eseguita solo da Medici Veterinari accreditati che rilasciano la certificazione.

Il proprietario/detentore di un animale d’affezione identificato con microchip e iscritto nell’anagrafe regionale, qualora trasferisca la propria residenza in un’altra regione, è tenuto a comunicare la variazione di indirizzo, producendo il certificato di iscrizione, all’autorità competente del luogo di destinazione (Servizio Veterinario AUSL, Comune, Medico Veterinario
accreditato).
La suddetta autorità provvede a registrare l’animale nella propria anagrafe regionale.
Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà dell’animale tra privati è necessario che il nuovo proprietario fornisca, oltre al certificato d’iscrizione dell’animale, anche una dichiarazione firmata dal cedente, con allegata copia del documento del documento di identità.

Come avviene la movimentazione degli animali negli stati membri dei paesi dell’Unione Europea

Ci sono delle conditio sine qua non da rispettare per rendere la movimentazione di animali possibile in Unione Europea. Ed eccoci pronti ad illustrarvele:

  1. L’animale trasportato deve essere opportunamente marcato, con un tatuaggio leggibile se apposto prima del 3 luglio del 2011, oppure dotato di microchip. In questo modo sarà possibile identificarlo
  2. Ricezione della vaccinazione antirabbica, conforme ai requisiti di validità. L’antirabbica infatti non può essere inoculata prima delle 12 settimane e può essere considerata valida solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla fine del protocollo di vaccinazione:
  3. Adozione di misure sanitarie preventive per malattie ed infezioni diverse dalla rabbia;
  4. Ottenimento di un documento di identificazione, il quale consiste in un vero e proprio passaporto;
  5. La gabbia o il contenitore deve essere etichettato e riportare nome ed indirizzo del proprietario (o quello di persona designata), ed i numeri telefonici in Italia;
  6. Per l’ammissione sul territorio italiano non e’ obbligatorio sottoporre l’animale a trattamenti anti zecca o echinococco.

I requisiti del passaporto

Il passaporto animale, per essere considerato valido, deve presentare alcuni requisiti. Prima di tutto, deve presentare i dati del proprietario aggiornati.

In secondo luogo, deve consentire di identificare l’animale, con data di applicazione di microchip. In merito all’antirabbica, non possono mancare le informazioni relative alla data di vaccinazione, la validità della stessa e la data di scadenza.

Desideri maggiori informazioni sulla movimentazione di animali? Hai appena accolto un nuovo amico e vuoi verificarne lo stato di salute? Contatta il team di Clinica Veterinaria del Parco senza impegno!